PROPRIETA'DELLAGEOLAPAstpsrl-TUTTIIDIRITTISONORISERVATIETUTELATIANORMADILEGGE
PiazzaRivarola,00019Tivoli(RM) SS17n.2224,67100L'Aquila(AQ) P.IeC.F.:11942171007
Tel-Fax:0774553017-330745
Dott.GeologoStefaniaPallucci Dott.GeologoAlfredoLaChioma Dott.GeologoAndreaDiLisa
maggio2016
Dott.Ing.ValentinaLaChioma Dott.Ing.GiovanniTrinetti
PARTEPRIMA
Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) costituisce l’insieme delle procedure operative di intervento da attuare al verificarsi di un evento calamitoso e si basa sulla conoscenza delle condizioni di pericolosità e dei conseguenti rischi che investono il territorio comunale, individuati attraverso lo studio effettuato per la redazione del PEC.
Pertanto il Piano rappresenta lo strumento a disposizione del Sindaco per effettuare con tempestività un’azione di primo intervento e per fornire, successivamente, alle componenti operative comunali e sovracomunali, una pianificazione capace di consentire la gestione dell’emergenza con rapidità e razionalità.
Inoltre il PEC contenendo le informazioni tecnico-scientifiche afferenti ai rischi individuati permette di effettuare le azioni di prevenzione finalizzate alla eliminazione o mitigazione dei rischi anche attraverso finanziamenti nazionali e regionali previsti dalla vigente normativa.
E’ da sottolineare che la CLE, essendo stata redatta in base al Piano di Protezione Civile del 2002, dovrà essere aggiornata in funzione del presente PEC.
Il Piano è stato redatto tenendo conto anche delle “Linee Guida per la Pianificazione Comunale o Intercomunale di Emergenza di Protezione Civile”, emanate dalla Regione Lazio nel Luglio del 2014, con la DGR n. 363/2014, e modificate con DGR n. 415/2015.
Il PEC dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Con riferimento alla DGR 415/2015 il PEC deve essere oggetto di aggiornamento almeno una volta l’anno, nel caso di avvenute modifiche delle situazioni territoriali o di responsabilità funzionali, ovvero ogni cinque anni deve essere effettuata la completa revisione dello stesso. Inoltre è necessaria la pubblicazione del PEC online al fine di rendere edotta la popolazione dello stesso favorendone, quindi, l’attuazione in caso di calamità. Si auspica, comunque, che vengano realizzate esercitazioni coinvolgendo la popolazione.
La pianificazione di emergenza, che consiste nella definizione delle procedure operative necessarie per prevenire, controllare e mitigare le diverse condizioni di emergenza, viene espletata a seguito della individuazione dei rischi che insistono sul territorio e la definizione degli scenari che ne derivano, mediante la individuazione dei beni, strutture, servizi e popolazione che ne resterebbero coinvolti.
Pertanto, il presente Piano, oltre ad illustrare il modello organizzativo, le procedure operative e le risorse da utilizzare per fronteggiare i possibili eventi calamitosi, al fine di garantire un rapido ritorno alla normalità, definisce, in ultima analisi, le azioni che in “tempo di pace” devono attuarsi per garantire la necessaria preparazione sia della popolazione che dei soggetti chiamati ad intervenire nella gestione dell’evento.
Uno dei punti fondamentali per la gestione del territorio è rappresentata dalla compatibilità fra Pianificazione urbanistica e Pianificazione dell’emergenza. Nelle loro univoche e differenti funzioni, le due pianificazioni devono assolutamente avere l’obiettivo comune di una corretta gestione del territorio nel delicato passaggio fra situazione di sviluppo ordinario (pianificazione urbanistica) e la fase di allarme (pianificazione di emergenza) e viceversa.
Pertanto l’Amministrazione Comunale deve essere consapevole, nel momento in cui
redige il PEC a valle del già presente e approvato Piano Regolatore Urbanistico Generale (di seguito PRG) o, viceversa, di far convivere e comunicare in modo efficace, idoneo e corretto le due pianificazioni. Come espresso nella vigente normativa (D.G.R. 415/2015), tre sono i casi possibili:
– PRG approvato con indicazioni delle aree destinate per la Protezione Civile:
quando viene redatto il PEC questo dovrà tenere conto delle indicazioni del PRG e delle aree destinate per la Protezione Civile.
– PRG approvato in assenza di indicazioni delle aree destinate per la Protezione Civile: sarà compito dell’Amministrazione Comunale redigere una variante al PRG che tenga conto di quanto indicato dal PEC.
– PRG redatto in presenza di PEC: dovranno essere obbligatoriamente inserite, fra le diverse destinazioni d’uso, le aree previste dal PEC per l’accoglimento ed il soccorso.
Come indicato nella normativa, “Il Comune, in sede di pianificazione d’emergenza, deve verificare la compatibilità con la pianificazione urbanistica, vigente o in redazione, anche sotto l’aspetto della coerenza tra le linee di sviluppo urbanistico previste e gli scenari di rischio individuati, ponendo particolare attenzione alla localizzazione di strutture pubbliche o di pubblico interesse. L’Amministrazione Comunale inviando alla Prefettura e all’Agenzia il PEC dovrà attestare che le due pianificazioni sono compatibili o che l’Amministrazione provvederà nel più breve tempo possibile alla Variante al PRG”.
Legge n. 266/91, “Legge quadro sul volontariato”
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 – istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Con questa Legge si è scelta la struttura del “Servizio”, cioè un sistema di Enti, Uffici e Strutture, centrali e periferiche, che svolge nell’ambito delle proprie responsabilità il ruolo di protezione della popolazione, soccorso e superamento dell’emergenza. La Legge introduce la ripartizione delle competenze tra le Regioni e lo Stato:
Individuando le tipologie di eventi che sono oggetto d’intervento della Prot. Civile;
Definendo quali siano i componenti del Servizio e le strutture operative;
Stabilendo le attività e le competenze all’interno della Prot. Civile
Legge 3 agosto 1998, n. 267 e Legge 11 dicembre 2000, n. 365 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
Le due leggi istituiscono la “rete” dei Centri Funzionali, costituita dall’insieme dei Centri Funzionali Regionali (CFR), coordinati dal Centro Funzionale del DPC.
I CFR costituiscono il cuore del sistema di allerta nazionale supportando le autorità di Protezione Civile attraverso un’attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei loro effetti sul suolo.
Legge n. 100/2012: vengono aggiunti nuovi articoli che modificano la legge n. 225/92
Nel dettaglio la 100/2012 rende più moderna la 225/92 attraverso i seguenti punti fondamentali:
ridefinizione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
ridefinizioni e disciplina delle attività di protezione civile.
inserimento di nuovi articoli riguardanti il sistema di allerta nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e per la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze.
riscrittura di varie parti del fondamentale art. 5 “Stato di emergenza e potere di ordinanza”.
aggiornamento delle competenze di Regioni, Province e Prefetto.
Legge Regione Lazio 11 aprile 1985 n. 37 – Istituzione del servizio di protezione civile della Regione Lazio.
Crea un sistema regionale teso a garantire l’incolumità della popolazione, beni e ambiente per le seguenti tipologie di rischio:
terremoti,
alluvioni,
eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni,
incendi boschivi,
diffusione o dispersione di prodotti chimici radioattivi, tossici o comunque tali da
alterare gravemente l’ambiente,
ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla
competenza esclusiva dello Stato.
Legge Regione Lazio 24 febbraio 2014 n. 2 – Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile;
In base a questa legge la Protezione Civile Regionale viene intesa come un Sistema di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti e adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile.
Fig. 1: Organigramma Agenzia di Protezione Civile
Delibera di Giunta Regionale n°363 del 17/06/2014 – “Linee Guida per la Pianificazione Comunale o Intercomunale di Emergenza di Protezione Civile” – Assessorato Infrastrutture, politiche abitative e Ambiente, Protezione Civile Regione Lazio;
Le Linee Guida sono entrate in vigore il 1 Luglio 2014 ed hanno avuto carattere sperimentale
Delibera di Giunta Regionale n°415 del 04/08/2015 – “Aggiornamento delle Linee Guida per la Pianificazione Comunale o Intercomunale di Emergenza di Protezione Civile ai sensi della DGR Lazio n. 363/2014” – Agenzia Regionale di Protezione Civile.
L’aggiornamento delle Linee Guida è entrato in vigore il 25 Agosto 2015
Il Piano, redatto secondo le linee guida di cui alla DGR n°363 del 17/06/2014 e DGR
n°415 del 04/08/2015, è stato suddiviso in tre parti:
PARTE PRIMA
Comprende la relazione descrittiva nella quale vengono definiti gli scenari di rischio agenti sul territorio, la condizione al limite dell’emergenza (CLE), il modello organizzativo per la gestione delle emergenze ed il quadro delle risorse disponibili a livello locale per la gestione delle stesse. Vengono descritte, inoltre, le caratteristiche generali del territorio, la cui corretta conoscenza è indispensabile per la gestione degli eventi calamitosi, le procedure operative afferenti alle differenti situazioni di emergenza ed il quadro delle azioni da porre in essere, in “tempo di pace” dai soggetti operativi chiamati ad intervenire nella gestione dell’evento, nonché tutte le azioni da intraprendere per prevenire, eliminare o mitigare i rischi locali. In questa prima parte, vengono infine fornite le indicazioni necessarie a garantire una adeguata preparazione all’emergenza della popolazione coinvolta.
PARTE SECONDA
Comprende le “Schede tecniche”, nelle quali sono indicate tutte le informazioni rilevanti concernenti le diverse componenti del Piano.
PARTE TERZA
Raccoglie gli “Schemi di Ordinanza” contingibili e urgenti che il Sindaco potrà utilizzare nelle differenti situazioni di emergenza, nonché lo schema di deliberazione consiliare del Piano così come previsto dalla L. 225/92 e ss.mm.ii. Inoltre, sono presenti esempi di Bollettini e avvisi emessi dal Centro Funzionale Regionale e/o dal Dipartimento di Protezione Civile.